Articolo 105 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 105.

La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e' regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa', salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942
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