Articolo 66 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Art. 66.
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, puo' essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso ((della maggioranza dei condomini)) la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione.
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, puo' essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso ((della maggioranza dei condomini)) la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione.
1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/05/2024, n. 770Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, composta da: 1) Giuseppe Lupo Presidente; 2) Rossana Guzzo Consigliere, 3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso la seguente sentenza definitiva nella causa civile iscritta al n. 469/2021 R.G., tra: Condominio di via Catania 15, Palermo (c.f. e p. iva 97035960828) in persona dell'amministratore e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Raja, domiciliato presso lo studio del difensore (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche), appellante, LA …Leggi di più...
2. Trib. Roma, sentenza 02/07/2024, n. 11275Provvedimento: N. R.G. 44500/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo Oggi 2 luglio 2024, alle ore 09.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio AN, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. E' presente in collegamento l'Avv. CANDELORO NADIA e l'Avv. ARCANGELI JACOPO i quali dichiarano la propria identità e di esseri legale della parte attrice; è presente in collegamento l'Avv. ANGELETTI MARCO, il quale dichiara la propria identità e di essere legale della parte convenuta. I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, …Leggi di più...
3. Trib. Benevento, sentenza 22/04/2024, n. 781Provvedimento: n. 3533/2022 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3533/2022 r.g.a.c., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale TRA CO RE, c.f. [...], VI AR LO, c.f. c.f. [...], elettivamente domiciliate in Benevento, al viale dei Rettori n. 33, presso lo studio dell'avv. Annamaria NO, dalla quale sono rapp.te e difese, giusta procura in atti ATTRICI E CONDOMINIO IMED, c.f. 80005390622, con sede in Benevento al viale dei Rettori n. 33, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
4. Trib. Termini Imerese, sentenza 11/03/2024, n. 382Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2287 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra CONDOMINIO BOX “MARIA SS. DEI PECCATORI” (C.F.: 96005150824,) con sede in Termini Imerese, via Enrico Mattei snc, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Guggino e Giuseppe Guagliardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 101 …Leggi di più...
5. Trib. Milano, sentenza 06/05/2024, n. 4812Provvedimento: N. R.G. 18303/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18303/2023 tra IA MA CONDOMINIO SAVONA 1 ATTORI e SUPERCONDOMINIO SAVONA 1/3 CONVENUTO Oggi 6 maggio 2024 ad ore 9.00 innanzi al dott. Lorenza Adriana Zuffada, sono comparsi: Per IA MA l'avv. HEFFLER VALERIO Per CONDOMINIO SAVONA 1 Milano l'avv. HEFFLER VALERIO Per SUPERCONDOMINIO SAVONA 1/3 l'avv. MANFREDI DORA Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente, esaurita la discussione trattiene la causa in decisione. Alle ore 15.06 conclusa la camera di consiglio il Giudice pronuncia e deposita in assenza delle parti, come concordato con le …Leggi di più...