Articolo 223 sexdecies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Art. 223-sexiesdecies.
Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attivita' produttive predispone un Albo delle societa' cooperative tenuto a cura del Ministero delle attivita' produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualita' prevalente, e a tal fine consente di ((comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali)) In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente.
Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.
Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attivita' produttive predispone un Albo delle societa' cooperative tenuto a cura del Ministero delle attivita' produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualita' prevalente, e a tal fine consente di ((comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali)) In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente.
Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.
Sentenze • 1
1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-10-22, n. 202001507Provvedimento:Leggi di più...- Albo delle società cooperative·
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