Articolo 45 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 45.

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorita' giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942
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