Articolo 43 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 43.

I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.

Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento puo' essere fatta al giudice anche verbalmente.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942

Sentenze1

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