Articolo 31 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Art. 31.

Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui e' fissata la nuova residenza.
Entrata in vigore il 17 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi