Articolo 625 del Codice penale
Art. 625.
(Circostanze aggravanti)
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: ((277))
1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;
2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4° se il fatto e' commesso con destrezza;
5° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6° se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7° se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8° se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.
(7)
------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. ------------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»".
(Circostanze aggravanti)
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: ((277))
1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;
2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4° se il fatto e' commesso con destrezza;
5° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6° se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7° se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8° se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.
(7)
------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. ------------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»".
1. Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2024, n. 1100Provvedimento: N.R.G. 3958/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3958/2022 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da: VA ZA (C.F. [...]), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Cavallo, ed elettivamente domiciliato in Ragusa nella Piazza del Popolo n. 1, giusta procura in atti; ATTORE/OPPONENTE nei confronti di: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (P.iva 09633951000), in persona della procuratrice FIRE S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Alessandro Barbaro, …Leggi di più...
2. Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 24638Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI , („, A.. -1 • che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha dichiarato EC IP responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per la sottrazione di un rilevante …Leggi di più...
3. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-14, n. 202401446Provvedimento: Pubblicato il 14/06/2024 N. 01446/2024 REG.PROV.COLL. N. 00819/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 819 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Daneluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento del decreto …Leggi di più...- discrezionalità amministrativa·
- spese processuali·
- principio del contraddittorio·
- violazione termini procedimentali·
- procedimento disciplinare·
- sospensione dal servizio·
- difetto di istruttoria·
- valutazione della gravità dei fatti·
- orientamento giurisprudenziale·
- sanzione disciplinare
4. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25534Provvedimento: to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede ed ha concesso l'attenuante prevista dall'art. 62, comma …Leggi di più...
5. Trib. Milano, sentenza 03/01/2024, n. 42Provvedimento: N. R.G. 19739/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1 Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281SEXIES, U.C., C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19379/2023 promossa da Pt_1 , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. [...] C.F._1 Filippo Giovanni Maria Caccamo, per procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato in via San Barnaba n. 30 a Milano, presso lo studio del difensore, ricorrente …Leggi di più...