Articolo 157 del Codice penale
Art. 157.
(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli ((375, terzo comma,))449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonche' per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresi' raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(199)(208a) (254)
-----------AGGIORNAMENTO (121)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/1990, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato. -----------AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione". -------------AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 26/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'". -----------AGGIORNAMENTO (254)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 4/6/2014, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo.
(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli ((375, terzo comma,))449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonche' per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresi' raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(199)(208a) (254)
-----------AGGIORNAMENTO (121)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/1990, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato. -----------AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione". -------------AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 26/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'". -----------AGGIORNAMENTO (254)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 4/6/2014, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del sesto comma del presente articolo nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo.
1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da HE Cassano Sent. n. sez. 1 - Presidente - Patrizia Piccialli UP 18/01/2024 Gastone Andreazza Relatore - R.G.N. 16103/2023 Monica Boni Rossella Catena GE Capozzi Luigi Agostinacchio Giovanni Liberati Alessandro Ranaldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. EM RC, nato a [...] il [...] 2. TI SI DI, nato a [...] il [...] 3. CA LI, nato a [...] il [...] 4. TA GE, nato a [...] il [...] 5. DE GL EF, nato a [...] il [...] 6. TT FA, nato a [...] il [...] 7. AN LU TO, nato a [...] il [...] 8. AR RC GI, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del …Leggi di più...- accertamento·
- dubbio sulla liceità della condotta·
- necessità·
- pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
- ignoranza inevitabile della legge penale·
- “chiamata del presente” e “saluto romano”·
- condizioni·
- esclusione·
- pubblica riunione·
- delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
- ragioni·
- configurabilità·
- incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
- ignoranza·
- reati contro l'ordine pubblico
2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/09/2023, n. 49935Provvedimento: 49935-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 10 Giorgio Fidelbo UP 28/09/2023 R.G.N. 37844/2022 Francesco IA PI GI Verga Angelo Capozzi FI Casa IE SS D'GO Relatore - Giovanni Liberati Giuseppe De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OM Francesco, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente IE SS D'GO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta …Leggi di più...- recidiva qualificata·
- valutazione ai fini del tempo necessario a prescrivere – esclusione·
- estinzione (cause di)·
- reato·
- prescrizione
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2023, n. 30650Provvedimento: Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - AVVOCATI ORONZO DE MASI - Rel. Consigliere - Ud. 26/09/2023 - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - PU CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - R.G.N. 7098/2023 ALDO CARRATO - Consigliere - Rep. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ROSSANA MANCINO - Consigliere - ANTONIO SCARPA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA …Leggi di più...- fattispecie·
- fatti anteriori all'iscrizione all'albo·
- configurabilità·
- sospensione facoltativa del procedimento disciplinare·
- fondamento·
- iscrizione nel registro riservato ex art. 58 l. n. 247 del 2012·
- insindacabilità nel giudizio di legittimità·
- presupposto·
- giudizio disciplinare e giudizio penale·
- indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova·
- criteri alternativi·
- competenza territoriale·
- potere disciplinare del consiglio distrettuale di disciplina·
- rilevanza·
- giudizi disciplinari
4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2022, n. 19415Provvedimento: 19415 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 27/10/2022Patrizia Piccialli R.G.N. 32854/2020 Gastone Andreazza Rosa Pezzullo Angelo Capozzi Relatore - Emanuele Di Salvo Aldo Aceto Sergio Beltrani Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore …Leggi di più...- deducibilità con ricorso per cassazione·
- concordato in appello·
- sussistenza·
- prescrizione del reato antecedente alla decisione di appello·
- omessa declaratoria·
- motivi di ricorso·
- impugnazioni·
- cassazione
5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 51Provvedimento: 00051-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 25 Domenico Carcano -Presidente - UP 28/11/2019 Giacomo Fumu R.G.N. 40027/2018 Antonella Patrizia Mazzei Giorgio Fidelbo EF Mogini Gastone Andreazza Gaetano de Amicis Angelo Caputo Relatore - Alessandro AR Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AL IT ON, nato a [...] il [...] 2. AD AR AZ, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; р visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in …Leggi di più...- limiti·
- procedimenti diversi·
- utilizzazione dei risultati·
- divieto·
- utilizzazione·
- intercettazioni di conversazioni o comunicazioni·
- mezzi di ricerca della prova·
- prove