Articolo 68 del Codice della navigazione

Art. 68.
(Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti).

Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita' predette.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi