Articolo 291 del Codice della navigazione

Art. 291.
(Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria).

Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicita' richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

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