Articolo 464 del Codice della navigazione

Art. 464.
(Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore).

L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo.

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.

Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

Sentenze4

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