Articolo 489 del Codice della navigazione

Art. 489.
(Obbligo di assistenza).

L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, e' obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e' tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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