Articolo 1141 del Codice della navigazione

Art. 1141.
(Danneggiamento della nave o dell'aeromobile).

Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto e' commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui e' imbarcato, la pena e' aumentata fino a un terzo; se e' commesso dal comandante, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Si procede in ogni caso d'ufficio.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

Sentenze1

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