Articolo 69 del Codice della navigazione

Art. 69.
(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).

L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente intervenire.

Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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