Articolo 150 del Codice della navigazione

Art. 150.
(Atto di nazionalita').

L'atto di nazionalita' e' rilasciato in nome del Re Imperatore dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto la iscrizione.

L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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