Articolo 692 del Codice della navigazione

Art. 692.
(( (Beni del demanio aeronautico statale).))((Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.))
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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