Articolo 511 del Codice della navigazione
Art. 511.
(Custodia e vendita delle cose ritrovate).
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.
(Custodia e vendita delle cose ritrovate).
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.
Sentenze • 2
2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-11-19, n. 201209508Provvedimento:Leggi di più...- annullamento silenzio·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 34 e 35 c.p.a.·
- beni ritrovati in mare·
- cessazione della materia del contendere·
- condanna alle spese·
- estinzione del giudizio·
- risarcimento danni·
- silenzio amministrativo·
- trattativa privata