Articolo 941 del Codice della navigazione

Art. 941.
(Norme applicabili).

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali ((in vigore nella Repubblica))((Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.))

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006

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