Articolo 4 del Codice della navigazione

Art. 4.
(Navi e aeromobili italiani in localita' non soggette alla sovranita' di alcuno stato).

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.
((43)) ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana la nave e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera la nave non e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 29 marzo 1990
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