Articolo 70 del Codice della navigazione

Art. 70.
(Impiego di navi per il soccorso).

Ai fini dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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