Articolo 779 del Codice della navigazione

Art. 779.
(Mantenimento della licenza di esercizio).

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attivita' del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni ((due anni)) verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza puo' essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu' in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza e' revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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