Articolo 578 del Codice della navigazione

Art. 578.
(Inchiesta sommaria).

Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorita' marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto.

Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime, l'autorita' doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorita' marittima piu' vicina.

Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonche' delle indagini eseguite e' compilato processo verbale, del quale l'autorita' inquirente, se non e' competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorita', che di tale competenza e' investita.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

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