Articolo 1235 del Codice della navigazione

Art. 1235.
(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'((aeroporto)) se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli ((aeroporti))in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'((aeroporto))e' compreso;
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli ((aeroporti))statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di ((aeroporto))statale o privato in servizio di ronda.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006

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