Articolo 776 del Codice della navigazione

Art. 776.
(( (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea).))((Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonche', preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.))
Entrata in vigore il 31 agosto 2005
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