Articolo 1 del codice della navigazione
Art. 1.
E' approvato il testo definitivo del Codice della navigazione, il quale avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio 1941-XIX, n. 9.
E' approvato il testo definitivo del Codice della navigazione, il quale avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio 1941-XIX, n. 9.