Articolo 1023 del Codice della navigazione
Art. 1023.
(Privilegi sull'aeromobile e sul nolo).
Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale e' sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;
3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorita' consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;
4° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio;
5° le indennita' per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennita' per l'urto di aeromobile previsto ((negli articoli 966 e 967)) le indennita' per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;
6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali, dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.
(Privilegi sull'aeromobile e sul nolo).
Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale e' sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;
3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorita' consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;
4° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio;
5° le indennita' per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennita' per l'urto di aeromobile previsto ((negli articoli 966 e 967)) le indennita' per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;
6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali, dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.