Articolo 1023 del Codice della navigazione

Art. 1023.
(Privilegi sull'aeromobile e sul nolo).

Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale e' sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;
3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorita' consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;
4° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio;
5° le indennita' per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennita' per l'urto di aeromobile previsto ((negli articoli 966 e 967)) le indennita' per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;
6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali, dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006

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