Articolo 28 del Codice della navigazione

Art. 28.
(Beni del demanio marittimo).

Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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