Articolo 96 del Codice della navigazione
Art. 96.
(Marittimi abilitati al pilotaggio).
Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
(Marittimi abilitati al pilotaggio).
Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.