Articolo 92 del Codice della navigazione

Art. 92.
(Attribuzioni e obblighi del pilota).

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

Nelle localita' dove il pilotaggio non e' obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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