Articolo 92 del Codice della navigazione
Art. 92.
(Attribuzioni e obblighi del pilota).
Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle localita' dove il pilotaggio non e' obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
(Attribuzioni e obblighi del pilota).
Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle localita' dove il pilotaggio non e' obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.