Articolo 86 del Codice della navigazione
Art. 86.
(Istituzione del servizio di pilotaggio).
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.
(Istituzione del servizio di pilotaggio).
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.