Articolo 86 del Codice della navigazione

Art. 86.
(Istituzione del servizio di pilotaggio).

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.

La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.

Entrata in vigore il 18 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi