Articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione1.Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
(( a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; ))
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (( mobili )), salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 .
2.Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.
3.Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione ((, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18 )).
4.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.
5.L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi