Articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 65. Uscita definitiva1.E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2.E' vietata altresi' l'uscita:
a)delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b)dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3.Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a)delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni ((, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500));
b)degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c)delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
((4.Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a)delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b)delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis.Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione))
Entrata in vigore il 14 agosto 2017

Sentenze32


  • 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-09-06, n. 202302059
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 10, comma 3, lettera d) del Codice dei Beni Culturali·
    • autotutela amministrativa·
    • carenza assoluta di potere·
    • incompetenza dell'Ufficio Esportazione·
    • inibizione all'utilizzo dell'autocertificazione·
    • interesse culturale particolarmente importante·
    • legittimo affidamento·
    • motivazione del vincolo culturale·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di territorialità·
    • procedimento di dichiarazione di interesse culturale·
    • riconsegna del bene culturale·
    • vincolo sui beni culturali·
    • violazione art. 7 legge 241/1990

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-14, n. 202210938
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 114 c.p.a.·
    • art. 68 d.lgs. 42/2004·
    • attestato di libera circolazione·
    • beni culturali·
    • commissario ad acta·
    • diritto all'accesso agli atti amministrativi·
    • eccesso di potere·
    • interesse culturale·
    • modifica normativa·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • principio tempus regit actum·
    • responsabilità da ritardo·
    • sviamento di potere·
    • vincolo culturale·
    • violazione del giudicato

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-30, n. 202308074
    Provvedimento:
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    • annullamento attestato di libera circolazione·
    • art. 10 del D.lgs. n. 42/2004·
    • art. 12 del D.lgs. n. 42/2004·
    • art. 68 del D.lgs. n. 42/2004·
    • autotutela amministrativa·
    • beni culturali·
    • domanda di legittimità costituzionale·
    • eccesso di potere·
    • garanzia partecipativa nel procedimento amministrativo·
    • interesse culturale·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • patrimonio culturale nazionale·
    • principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini·
    • principio di sussidiarietà·
    • proporzionalità dell'azione amministrativa·
    • risarcimento danni·
    • verifica di interesse culturale·
    • vincolo sui beni culturali·
    • violazione del giusto procedimento amministrativo

  • 5. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202300085
    Provvedimento:
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    • art. 68 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42·
    • beni culturali·
    • beni seriali·
    • dichiarazione di interesse culturale·
    • diniego di attestato di libera circolazione·
    • discrezionalità tecnica·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • Indirizzi ministeriali per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione·
    • onere della prova·
    • produzione artigianale·
    • proporzionalità·
    • qualità artistica·
    • rarità·
    • rilevanza della rappresentazione·
    • silenzio-diniego·
    • tutela del patrimonio culturale
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