Articolo 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 1. Principi1.In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2.La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3.Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4.Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5.I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale ((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) sono tenuti a garantirne la conservazione.
6.Le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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