Articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 118. Promozione di attivita' di studio e ricerca1.Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2.Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

Sentenze1

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