Articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 135.(( (Pianificazione paesaggistica) ))((1.Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2.I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3.In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
4.Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a)alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b)alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c)alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d)alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))
2.I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3.In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
4.Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a)alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b)alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c)alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d)alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))
1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-08-30, n. 202401000Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 142 D.Lgs. 42/2004·
- autorizzazione paesaggistica·
- difetto di motivazione·
- diniego autorizzazione paesaggistica·
- eccesso di potere·
- motivazione provvedimenti amministrativi·
- normativa urbanistica·
- piano pluriennale di attuazione·
- realizzazione opere edilizie·
- tutela beni culturali·
- tutela del paesaggio·
- vincolo ex art. 142 comma 2 D.Lgs. 42/2004·
- vincolo ex lege·
- vincolo paesaggistico
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-18, n. 202304966Provvedimento:Leggi di più...- ampliamento edilizio·
- art. 10-bis legge regionale 45/1989·
- art. 146 d.lgs. 42/2004·
- art. 2 legge regionale 4/2009·
- autorizzazione paesaggistica·
- competenza legislativa delle regioni·
- diniego di autorizzazione·
- giurisprudenza costituzionale·
- interpretazione costituzionalmente orientata delle norme·
- legge regionale·
- pianificazione urbanistica·
- piano paesaggistico regionale (PPR)·
- tutela del paesaggio·
- vincolo di inedificabilità assoluta·
- vincolo paesaggistico
3. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-03-01, n. 202400385Provvedimento:Leggi di più...- art. 146 D.Lgs. 42/2004·
- art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)·
- autorizzazione paesaggistica·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese di lite·
- competenza amministrativa·
- discrezionalità tecnica·
- eccesso di potere·
- interramento delle linee elettriche·
- linee elettriche·
- Piano di Area del Delta del Po·
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)·
- tutela del paesaggio·
- valutazione di compatibilità paesaggistica·
- vincolo paesaggistico
4. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-03-13, n. 202301628Provvedimento:Leggi di più...- archiviazione pratica·
- art. 10 bis legge 241/90·
- art. 87 D.Lgs. 259/2003·
- autorizzazione paesaggistica·
- compatibilità con beni culturali e paesaggistici·
- diritti di osservazione dei richiedenti·
- modifiche antropiche del territorio·
- parere negativo della soprintendenza·
- piano territoriale paesaggistico·
- principio di precauzione·
- soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio·
- tutela del paesaggio·
- valore percettivo della configurazione estetica·
- valutazione di incidenza·
- zona di conservazione integrale
5. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-04, n. 202400818Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 143 d.lgs. n. 42/2004·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di competenza·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- piani paesaggistici siciliani·
- riadozione del piano paesaggistico·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- violazione delle garanzie procedimentali