Articolo 88 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 88. Attivita' di ricerca1.Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2.Il Ministero puo' ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3.Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per l'occupazione, determinata secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilita'. L'indennita' puo' essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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