Articolo 39 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 39. Interventi conservativi su beni dello Stato1.Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2.Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1((. . .)) sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3.Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori (( al comune e alla citta' metropolitana )).
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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