Articolo 59 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 59. Denuncia di trasferimento1.Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o (( , limitatamente ai beni mobili,)) la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2.La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a)dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b)dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c)dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3.La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4.La denuncia contiene:
a)i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b)i dati identificativi dei beni;
c)l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d)l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e)l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5.Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Entrata in vigore il 13 maggio 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi