Articolo 95 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 95. Espropriazione di beni culturali1.I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2.Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3.Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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