Articolo 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 153. Cartelli pubblicitari1.Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 (( e' vietata la posa in opera di cartelli o )) altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente (( , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. ))2.Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 ((e' vietata la posa in opera di cartelli)) o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli)), previo parere favorevole (( del soprintendente )) sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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