Articolo 68 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 68. Attestato di libera circolazione1.Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2.L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3.L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
4.Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti ((con decreto del Ministro)), sentito il competente organo consultivo.
5.L'attestato di libera circolazione ha validita' ((quinquennale)) ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6.Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7.Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.
2.L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3.L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
4.Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti ((con decreto del Ministro)), sentito il competente organo consultivo.
5.L'attestato di libera circolazione ha validita' ((quinquennale)) ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6.Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7.Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.
1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-01-25, n. 202400054Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 10 d.lgs. 42/2004·
- art. 16 d.lgs. 42/2004·
- art. 68 d.lgs. 42/2004·
- ATtestato di libera circolazione·
- carenza di motivazione·
- criteri di valutazione per il vincolo culturale·
- diniego di esportazione·
- discrezionalità tecnica·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse culturale·
- motivazione degli atti amministrativi·
- pertinenzialità delle opere·
- qualità artistica delle opere·
- ricorso gerarchico·
- sindacato di legittimità·
- testimonianza di interesse culturale·
- valutazione della qualità artistica·
- vincolo culturale
2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-04-19, n. 202306770Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- accesso difensivo·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 25 l. 241/1990·
- compensazione delle spese di lite·
- competenza territoriale del T.A.R.·
- condanna all'ostensione della documentazione·
- diniego di accesso agli atti·
- documentazione amministrativa·
- eccesso di potere·
- giudizio di ottemperanza·
- motivazione del diniego di accesso·
- ottemperanza alle sentenze·
- Sistema Informativo degli Uffici Esportazione (SUE)·
- sviamento di potere
3. TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-12-02, n. 202201038Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10 d.lgs. 42/2004·
- art. 68 d.lgs. 42/2004·
- attribuzione artistica·
- beni culturali·
- bilanciamento degli interessi·
- compensazione delle spese·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- diniego di esportazione·
- eccesso di potere·
- indennità di esportazione·
- interesse culturale·
- legittimità degli atti amministrativi·
- libera circolazione dei beni culturali·
- pertinenzialità·
- qualità artistica·
- rarità·
- spese di lite·
- travisamento dei fatti
4. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-12, n. 202400065Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 68 Codice dei beni culturali·
- attestato di libera circolazione·
- beni culturali·
- carenza motivazionale·
- difetto di istruttoria·
- discrezionalità amministrativa·
- D.M. 6 dicembre 2017 n. 537·
- interesse culturale·
- parere tecnico·
- principio di legalità·
- valutazione di interesse culturale·
- vincolatività del parere·
- vincolo culturale
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202400962Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- art. 169 D.Lgs. 42/2004·
- art. 50 D.Lgs. 42/2004·
- attestato di libera circolazione·
- autorizzazione al distacco di beni culturali·
- autotutela amministrativa·
- beni culturali·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse culturale particolarmente importante·
- legittimità costituzionale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pertinenza storica e artistica·
- principio del tempus regit actum·
- regolamento UE in materia di beni culturali·
- sospensione del procedimento amministrativo·
- tutela dei beni culturali·
- tutela giurisdizionale dei beni culturali·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione·
- vincolo pertinenziale