Articolo 47 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 47.Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo1.Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2.Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3.Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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