Articolo 15 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 15. Notifica della dichiarazione1.La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2.Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
((2-bis.Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. ))
2.Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
((2-bis.Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. ))