Articolo 164 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 164. Violazioni in atti giuridici1.Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli.
2.Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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