Articolo 164 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 164. Violazioni in atti giuridici1.Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli.
2.Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
2.Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.