Articolo 391 quater del codice di procedura penale

Art. 391-quater.(( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). ))((1.Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2.L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3.In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Entrata in vigore il 3 gennaio 2001
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