Articolo 261 del codice di procedura penale
Art. 261. Rimozione e riapposizione dei sigilli1.L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si e' resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.