Articolo 507 del codice di procedura penale

Art. 507. Ammissione di nuove prove1.Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.
((1-bis.Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3))
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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