Articolo 431 del codice di procedura penale
Art. 431. Fascicolo per il dibattimento1.Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a)gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
d)i documenti acquisiti all'estero, mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
e)i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f)i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana;
g)il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236 ((, nonche', quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo));
h)il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2 Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
a)gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
d)i documenti acquisiti all'estero, mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
e)i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f)i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana;
g)il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236 ((, nonche', quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo));
h)il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2 Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.